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COMUNE DI MOTTEGGIANA

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COMUNE DI MOTTEGGIANA

COMUNE DI MOTTEGGIANA

STATUTO

ALLEGATO A DELIBERAZIONE C.C. N. 33 DEL 31.05.2001

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Contenuti dello statuto

  1. Lo statuto costituisce l’espressione fondamentale dell’autonomia del comune di Motteggiana, riconosciuta e promossa dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica italiana.
  2. Esso detta le norme fondamentali dell’organizzazione del comune e stabilisce i criteri generali e le disposizioni a cui debbono attenersi gli organi di governo del comune e le relative strutture.

 

Art. 2

Finalità

  1. L’azione comunale, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, si informa ai principi di pacifica convivenza dei popoli, di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza distinzioni di sesso, razza, provenienza geografica, lingua, religione.

  1. L’azione comunale si rivolge a tutti coloro che hanno un rapporto con l’ambito territoriale delimitato dai confini geografici che individuano la superficie del territorio attribuito al comune di Motteggiana. Tali confini definiscono la circoscrizione sulla quale il comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
  2. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il comune:

  1. persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa;
  2. riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apparato originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale di sua competenza.

  1. In particolare il comune ispira prevalentemente la propria azione ai seguenti criteri e principi:

  1. la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso il sostegno e lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
  2. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della famiglia e della persona, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità, ed in collaborazione con le organizzazioni di volontariato;
  3. il recupero, la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
  4. la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;
  5. la promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
  6. la promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana.

 

Art.3

Profili dell’autonomia e principi ispiratori

  1. Il comune in sede di attuazione delle proprie competenze:

  1. inerenti l’autonomia normativa, dispone realizzando la tutela degli interessi generali della comunità dei cittadini;
  2. inerenti l’autonomia amministrativa, cura che l’uso della discrezionalità sia aderente a criteri oggettivi;
  3. inerenti l’autonomia finanziaria, impiega le risorse liberamente disponibili in primo luogo allo scopo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

 

Art. 4

Programmazione e cooperazione

  1. Il comune realizza le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche,sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.
  2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della regione Lombardia, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, assistenziali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
  3. I rapporti con gli altri comuni, con la provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia. In particolare, il comune di Motteggiana ricerca e partecipa alla realizzazione di accordi con i comuni lombardi ubicati a sud di Mantova, caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali omogenee e che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

 

 

TITOLO II

Il comune e il suo territorio

Art. 5

Territorio e sede comunale

  1. Il territorio del comune si estende per Kmq. 24,59, confinante con i comuni di Borgoforte, Pegognaga, San Benedetto Po, Suzzara e Viadana, ed è costituito dai terreni individuati dalle mappe catastali dal n. 1 al n. 28.
  2. Il comune ha sede in via Roma, numero civico 10, nel capoluogo del comune. In caso di variazione dipendente da onomastica e numerazione civica, prende atto la giunta comunale con apposita deliberazione.
  3. Gli organi collegiali del comune nonché le commissioni nominate dal consiglio si riuniscono nella sede comunale; per particolari circostanze possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla predetta sede.
  4. La circoscrizione del comune è costituita dal capoluogo denominato Motteggiana, dalle frazioni Villa Saviola, Torricella e dalla borgata di Sailetto, come storicamente riconosciute dalla comunità.
  5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della ubicazione della sede comunale è stabilita dal consiglio comunale, su proposta della giunta.

 

Art. 6

Stemma e gonfalone

  1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Motteggiana.
  2. Le insegne del comune sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone.
  3. Lo stemma, concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 gennaio 2000, su proposta del Consiglio dei ministri, è descritto come appresso: d’azzurro, all’aquila di nero, rostrata e armata d’oro, linguata e allumata di rosso, con la coda attraversante il colle superiore del monte alla italiana di dieci colli, d’oro, fondato in punta, essa aquila sormontata dalla lista bifica e svolazzante, convessa verso il capo, di argento, caricata dal motto, in lettere maiuscole di nero, ALTA A LONGE COGNOSCIT. Ornamenti esteriori da comune.
  4. Il gonfalone, concesso con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, è descritto come appresso: drappo di rosso riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto rosso con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.
  5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
  6. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
  7. La giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto per ragioni di studio ovvero ove sussista un pubblico interesse.

 

 

TITOLO III

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I

Partecipazione e decentramento

Art. 7

Partecipazione popolare

  1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
  2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’adeguata informazione, l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
  3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

 

 

CAPO II

Associazionismo e volontariato

Art. 8

Associazionismo

  1. Il comune riconosce ed afferma il valore delle libere ed autonome associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, che sono regolate da principi di democraticità e che non perseguono scopi di lucro.
  2. A tal fine la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
  3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
  4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

 

Art. 9

Diritti delle associazioni.

  1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.
  2. Nelle materie e questioni aventi rilevanza per le associazioni il comune raccoglie pareri e promuove consultazioni con quelle del settore interessato.

 

Art. 10

Contributi alle associazioni

  1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.
  2. Il comune può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
  3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
  4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato iscritte nell’albo comunale. L’erogazione dei contributi a favore di dette associazioni e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
  5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

 

Art. 11

Volontariato

  1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

 

 

CAPO III

Modalità di partecipazione.

Art.12

Regolamento

  1. Il consiglio comunale approva apposito regolamento per disciplinare le modalità di partecipazione della popolazione all’attività amministrativa previste nel presente capo.

 

Art. 13

Petizioni

  1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgersi agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
  2. Il regolamento di cui all’articolo precedente determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
  3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
  4. La petizione è esaminata dall’organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
  5. Se il termine previsto al comma precedente non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
  6. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto interessato la comunicazione.

 

Art. 14

Proposte

  1. Qualora un numero di 100 cittadini avanzi al sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuti i pareri richiesti dalle norme di legge vigenti, trasmette la proposta unitamente agli eventuali pareri, nonché all’attestazione relativa alla copertura finanziaria, all’organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni. Il regolamento di cui all’art. 12 disciplina le modalità di presentazione delle proposte.
  2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta in caso di accoglimento parziale e rigetto della stessa. L’organo competente deve in ogni caso fornire adeguata motivazione delle decisioni assunte.

 

Art. 15

Referendum

  1. Un numero di elettori non inferiore al 50% degli iscritti nelle liste elettorali ed il consiglio comunale possono chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
  2. Non possono essere indetti referendum in materia contabile, di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

  1. statuto comunale;
  2. regolamento del consiglio comunale;
  3. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

  1. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
  2. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune che non abbiano ancora prodotto i loro effetti, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
  3. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
  4. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.
  5. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
  6. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza dei votanti, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
  7. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio medesimo, può non recepire, con atto adeguatamente motivato, le indicazioni approvate qualora sussistano gravi motivi di ordine pubblico o sanitari.
  8.  

  9. Art. 16

Accesso agli atti

  1. Ai cittadini singoli o associati è garantito il diritto di accesso agli atti e documenti dell’amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunale, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti e con le modalità prescritte dal regolamento.

 

Art. 17

Diritto di informazione

  1. Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati, nelle modalità previste dal regolamento.

 

Art. 18

Istanze

  1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.
  2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

 

 

CAPO IV

Difensore civico

Art. 19

Istituzione e compiti

  1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni.
  2. Il difensore civico, nell’ambito delle attribuzioni stabilite dalle norme di legge in vigore, dal presente statuto e dal regolamento, svolge funzioni di tutela dei diritti dei cittadini e di garanzia dell’imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell’azione amministrativa del comune. Provvede, sia su istanza di terzi che d’ufficio, a segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.
  3. Il difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

 

Art. 20

Elezione, durata e requisiti

  1. Il difensore civico, qualora sia nominato dal consiglio comunale, è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
  2. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore. Può essere confermato per una sola volta con le stesse modalità previste per la sua elezione.
  3. Il difensore civico deve possedere una specifica competenza giuridico-amministrativa, certificata dal possesso di adeguato titolo di studio.

 

Art. 21

Funzioni e prerogative

  1. Il difensore civico :

  1. interviene presso l’amministrazione comunale, gli enti e le aziende da esso dipendenti, di propria iniziativa ovvero su istanza di cittadini singoli o associati o di formazioni sociali ovvero di singoli consiglieri comunali, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati;
  2. segnala, nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento, illegittimità, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni ed incompetenze e promuove ogni iniziativa al fine di rimuoverne le cause;
  3. segnala eventuali irregolarità o disfunzioni al difensore civico regionale, qualora riscontri anomalie nell’attività amministrativa comunale delegata dalla regione;
  4. svolge le sue funzioni anche nei confronti di enti ed istituzioni pubbliche presenti nel territorio comunale, previ opportuni accordi tra gli stessi ed il comune.

  1. Gli organi e gli uffici dell’amministrazione locale e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono tenuti ad offrire al difensore civico la massima collaborazione. La mancata adozione degli atti suggeriti dal difensore civico va in ogni caso adeguatamente motivata.
  2. Il regolamento sulla partecipazione dovrà prevedere apposite norme per garantire l’indipendenza e l’autonomia del difensore civico nonché i criteri per la determinazione dell’indennità di carica.
  3. Il medesimo regolamento dovrà altresì prevedere le cause di decadenza dell’ufficio, i poteri, le attribuzioni, nonché le modalità di risoluzione dei conflitti con l’amministrazione.
  4. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell’amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

 

Art. 22

Ineleggibilità, incompatibilità e revoca

  1. Non possono essere eletti all’ufficio di difensore civico:

  1. coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
  2. i membri del parlamento e dei consigli regionali, provinciali, comunali, nonché i membri delle giunte che non siano consiglieri;
  3. i componenti dei comitati regionali di controllo e delle sue sezioni;
  4. coloro che ricoprono cariche direttive o incarichi esecutivi nei partiti e associazioni sindacali, a qualunque livello;
  5. coloro che abbiano subito condanne penali ovvero siano soggetti a procedimenti penali in corso.

  1. L’incarico di difensore civico è incompatibile con ogni carica elettiva pubblica, con l’incarico di direzione o gestione delle unità sanitarie locali, con la carica di amministratore di consorzi, enti, imprese, aziende speciali od istituzioni direttamente od indirettamente collegate al comune e con l’esercizio di qualsiasi attività prestata anche solo saltuariamente al comune o ad imprese od enti collegati con il comune.
  2. Il difensore civico, per gravi inadempienze ai propri doveri d’ufficio o per comprovata inefficienza, può essere rimosso dall’incarico, previa motivata delibera del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, e secondo le modalità procedurali fissate dal regolamento.

 

Art. 23

Rapporti con il consiglio comunale

  1. Il difensore civico presenta entro il mese di marzo la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa. La relazione viene discussa dal consiglio comunale entro il mese di maggio e resa pubblica.
  2. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgenti segnalazioni, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio comunale nonché ai gruppi consiliari affinché possano essere attivate nei tempi e nelle modalità vigenti le procedure di controllo previste dalla legge.

 

 

TITOLO IV

Cooperazione

Art. 24

Convenzioni

  1. Il consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
  2. Il consiglio comunale delibera, altresì, apposite convenzioni da stipularsi con altri enti locali per l’esercizio di funzioni amministrative, nei limiti previsti dalla legge.
  3. L’affidamento di attività e servizi mediante convenzione disciplinati in atti fondamentali del consiglio può essere effettuato con provvedimento del responsabile di servizio.
  4. 4. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
  5. 5. Le convenzioni sono sottoscritte dal sindaco quale organo rappresentante dell’ente o dal responsabile del servizio, in base alle indicazioni contenute nella delibera di approvazione.

 

Art. 25

Consorzi

  1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
  2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
  3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art. 65 del presente statuto.
  4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dall’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

 

Art. 26

Accordi di programma

  1. Il sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
  2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

 

 

TITOLO V

Organi di governo del comune

CAPO I

Organi e loro attribuzioni

Art. 27

Organi

  1. Sono organi di governo del comune di Motteggiana il consiglio comunale, la giunta comunale e il sindaco; le rispettive competenze sono stabiliti dalla legge e dal presente statuto.
  2. Essi improntano la propria attività ai principi della trasparenza, pubblicità, legalità, efficacia, efficienza ed equità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

 

Art. 28

Consiglio comunale

  1. Il consiglio comunale, rappresentando l’intera comunità, è l’organo di indirizzo politico- amministrativo che, attraverso gli atti fondamentali previsti dalla legge, individua gli obiettivi da perseguire e ne controlla l’attuazione. Il regolamento del consiglio disciplina l’autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria.
  2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
  3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
  4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.
  5. Il consiglio comunale, nell’adozione degli atti fondamentali, privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale e le forme di collaborazione con altri comuni; individua degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
  6. Il consiglio comunale partecipa alla definizione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori con le modalità indicate nell’art. 31 del presente statuto.

 

Art. 29

Poteri di iniziativa

  1. L’iniziativa delle proposte da sottoporre al consiglio comunale spetta alla giunta, al sindaco alle commissioni consiliari – se istituite – ai singoli consiglieri oltre che ai cittadini in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite nel regolamento.
  2. Spettano alla giunta, in via esclusiva, le proposte per l’adozione del bilancio annuale e pluriennale e del conto consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento.
  3. Le proposte concernenti atti a contenuto amministrativo sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Per essere sottoposte alla votazione del consiglio devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni previste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

 

Art. 30

Convocazione del consiglio

  1. Il sindaco convoca il consiglio, fissando gli argomenti da trattare, il giorno e l’ora della seduta o di più sedute, quando i lavori del consiglio siano programmati per più giorni. Egli è tenuto a riunire il consiglio entro un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste, purché di competenza consiliare.
  2. L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno è recapitato ai consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite nel regolamento.
  3. Per la validità delle adunanze del consiglio comunale in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati per legge al comune, senza computare a tal fine il sindaco. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il sindaco.
  4. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione può essere effettuata nei termini e nei modi indicati dal regolamento.
  5. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
  6. Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare..7. Il regolamento, altresì, disciplina la partecipazione al onsiglio di soggetti esterni nonché i "consigli comunali aperti".

 

Art. 31

Linee programmatiche di mandato

  1. Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
  2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
  3. Con cadenza almeno semestrale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro 6 mesi dall’approvazione del bilancio. È facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali congiuntamente o disgiuntamente a modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
  4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

 

Art. 32

Commissioni

  1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni ono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti alle minoranze.
  2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
  3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

 

Art. 33

Consiglieri

  1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.
  2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
  3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. Le giustificazioni devono essere inviate per iscritto al sindaco. Qualora il sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, procede a mezzo lettera, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

 

Art. 34

Diritti e doveri dei consiglieri

  1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
  2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
  3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo di cui al successivo art. 35, comma 3, del presente statuto.
  4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

 

Art. 35

Gruppi consiliari

  1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
  2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno n. 2 membri, fatta eccezione di quelli facenti parte di liste con numero inferiore di eletti. I consiglieri che dichiarano di non volere appartenere a un gruppo, formano il gruppo misto. Il gruppo misto designa un suo rappresentante; finché non è designato il gruppo misto è rappresentato dal consigliere più anziano d’età.
  3. È istituita, presso il comune di Motteggiana la conferenza dei capigruppo, volto a rispondere alle finalità generali indicate dall’art. 34, comma 3, del presente statuto, nonché dall’art. 38, comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
  4. I capigruppo consiliari possono eleggere domicilio presso l’impiegato addetto all’ufficio protocollo del comune.
  5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.
  6. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal sindaco.

 

Art. 36

Giunta comunale

  1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza, pubblicità, legalità, efficacia, efficienza ed equità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
  2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
  3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

 

Art. 37

Composizione

  1. La giunta è composta dal sindaco e da due assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
  2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati assessori anche cittadini esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consiglieri, come previsto dall’art. 47, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
  3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

 

Art. 38

Nomina e sostituzione degli assessori

  1. Il sindaco, previa verifica dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità, nomina i componenti della giunta, tra cui il vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
  2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
  3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela, affinità ed affiliazione entro il terzo grado e i coniugi.
  4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

 

Art.39

Attribuzioni degli assessori

  1. Gli assessori comunali svolgono il loro mandato secondo le deleghe e gli incarichi ricevuti dal sindaco.
  2. 2. Ogni assessore concorre all’esercizio della potestà collegiale della giunta. Esercita, per delega del sindaco, le funzioni di indirizzo e sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi impartendo le necessarie disposizioni volte a realizzare gli obiettivi e i programmi deliberati dal consiglio comunale e dalla giunta comunale. Verifica che l’azione amministrativa complessiva del proprio ambito sia improntata alla massima efficienza ed efficacia.
  3. Gli assessori esterni al consiglio partecipano alle sedute del consiglio, senza diritto di voto.

 

Art. 40

Funzionamento della giunta

  1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
  2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
  3. In caso di assenza o impedimento del sindaco, la giunta è convocata e presieduta dal vicesindaco e in caso di sua assenza dall’assessore più anziano d’età.
  4. Le sedute della giunta non sono pubbliche. La giunta può comunque ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio per audizione, consultazione o informazione.
  5. Le sedute sono valide se sono almeno presenti 2 componenti.
  6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

 

Art. 41

Competenze

  1. La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
  2. La giunta opera in modo collegiale, collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
  3. La giunta, in particolare, esercita le funzioni espressamente riservate alla stessa dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti. Adotta gli atti di amministrazione che costituiscono esercizio di discrezionalità politica non rientranti nelle competenze del consiglio e che la legge, lo statuto e i regolamenti non attribuiscono al sindaco, al segretario o ai dipendenti con funzioni dirigenziali. La giunta inoltre, nel rispetto dei principi di cui al comma 1:

  1. autorizza la sottoscrizione degli accordi collettivi decentrati, approva il programma delle assunzioni e dispone le mobilità verso altri enti;
  2. approva il programma per la realizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni, cerimonie e simili non previste nel piano esecutivo di gestione;
  3. autorizza le locazioni attive e passive e le concessioni di immobili con esclusione di quelle di competenza del consiglio, non previste nel piano esecutivo di gestione;
  4. approva le spese per somministrazioni e per forniture di beni e servizi a carattere continuativo non previste nel piano esecutivo di gestione, assegna ai responsabili le somme per la gestione dei servizi di competenza;
  5. delibera in materia di toponomastica e onomastica;
  6. accetta e rifiuta lasciti e donazioni di beni mobili;
  7. autorizza la concessione di contributi non vincolati;
  8. autorizza, mediante variazione di piano esecutivo di gestione, incarichi e consulenze riferiti a interventi non previsti nel piano esecutivo di gestione;
  9. determina le azioni da promuovere o alle quali resistere in giudizio, le transazioni e le conciliazioni;

  1. esprime direttive circa l’accensione di mutui espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio.

La giunta, in particolare, autorizza il sindaco a ricorrere od a resistere in giudizio nell’interesse del comune nelle vertenze sottoposte a tutti gli organi giurisdizionali, in ogni grado del giudizio, comprese le controversie nelle quali il comune è parte ricorrente. Nelle controversie tributarie il sindaco può delegare il funzionario responsabile del servizio o del tributo a rappresentare il comune con tutti i poteri connessi.

La giunta, inoltre, provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni, quando gli elementi determinanti dell’intervento, con l’indicazione di massima del relativo ammontare, siano stabiliti in atti fondamentali del consiglio.

 

Art. 42

Sindaco

  1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
  2. Il sindaco rappresenta la comunità e l’amministrazione comunale ed è l’organo responsabile dell’amministrazione. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.
  3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
  4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
  5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
  6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

 

Art. 43

Deleghe del sindaco

  1. Il sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse a singoli assessori. Egli ha potere di sostituzione e di surroga nei confronti degli assessori stessi.
  2. L’atto di delegazione specifica il contenuto della delega e contiene l’accettazione del delegato.
  3. La delegazione può essere revocata per iscritto dal sindaco e ad essa può rinunciare, nella stessa forma, il destinatario.
  4. Il sindaco può delegare la firma di atti di propria competenza anche al segretario e ai dipendenti a cui sono attribuite responsabilità dirigenziali.

 

Art. 44

Competenze del sindaco quale ufficiale di governo

  1. Il sindaco quale ufficiale del governo svolge i compiti affidatigli dalla legge e in particolare adotta i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale per revenire ed eliminare gravi pericoli all’incolumità dei cittadini e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali attribuite al comune.
  2. Gli atti, rispetto ai quali gli sono attribuite solo funzioni di sovrintendenza, sono di norma adottati da dipendenti ai quali sono attribuite le responsabilità dirigenziali, tranne i casi in cui presentino aspetti di discrezionalità politica e non tecnica.

 

Art. 45

Deleghe del sindaco come ufficiale del governo

  1. Il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di governo ai sensi e con le modalità previste dall’art. 54 , comma 7 del decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. In materia elettorale si applicano le disposizioni di cui 26, comma 3, con la decorrenza del 01.01.2002, come previsto dal comma 14 del medesimo articolo.

 

Art. 46

Efficacia delle deleghe

  1. Le deleghe di cui ai precedenti artt. 43 e 45 conservano efficacia, salvo temporanea sostituzione, anche in caso di assenza o impedimento, fino alla revoca dell’atto.
  2. Le deleghe rilasciate agli assessori perdono in ogni caso efficacia con la cessazione dalla carica del delegante.

 

Art.47

Vicesindaco

  1. Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni attribuite al sindaco dalla legge e dallo statuto, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, salvo quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.
  2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.
  3. Qualora il vicesindaco non sia consigliere, la sostituzione del sindaco nelle funzioni di presidente del consiglio comunale sarà esercitata dai consiglieri secondo l’ordine di anzianità elettiva.
  4. In caso di assenza od impedimento contemporaneo del sindaco e del vicesindaco, le funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto al sindaco sono esercitate dall’assessore anziano, salvo quanto stabilito dal precedente comma 3.

 

Art. 48

Attribuzioni di vigilanza

  1. Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
  2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del comune.
  3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

 

Art. 49

Attribuzioni di amministrazione

  1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune. Esercita le sue attribuzioni con le modalità previste nel presente statuto.

 

Art. 50

Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

  1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
  2. L’impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.
  3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
  4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell’impedimento.
  5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

 

 

TITOLO VI

Organizzazione e personale

CAPO I

L’ordinamento degli uffici

Art.51

Il modello organizzativo

  1. Le attività che l’amministrazione comunale svolge direttamente sono organizzate attraverso uffici o unità operative riuniti per settori secondo raggruppamenti di competenze adeguati all’assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee. I settori sono individuati dallo schema organizzativo e sono affidati alla responsabilità di un dipendente con funzioni dirigenziali, le cui attribuzioni sono specificate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
  2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è informata ai principi della partecipazione e della razionalizzazione delle procedure, per conseguire, secondo criteri di autonomia, di funzionalità ed economicità gestionali, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa dell’ente. Allo scopo va perseguito il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale.
  3. L’amministrazione promuove, altresì, forma organizzative finalizzate alla semplificazione delle procedure anche mediante l’istituzione di conferenze dei servizi.
  4. Allo scopo di assicurare la maggiore flessibilità dell’organico, il regolamento fissa la dotazione globale del personale articolata per categorie.

 

Art. 52

Organizzazione degli uffici e del personale

  1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
  2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
  3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.
  4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

 

Art. 53

Regolamento degli uffici e dei servizi

  1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
  2. L’accesso agli impieghi e le altre norme attinenti la gestione del personale sono, di norma, contenuti nel regolamento di cui al precedente comma; qualora si proceda a stendere regolamenti separati, è il loro insieme che rappresenta l’intero corpus delle norme di competenza comunale relative al personale.

 

 

CAPO II

Il segretario comunale

Art. 54

Segretario comunale

  1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco, salvo revoca con provvedimento motivato del sindaco medesimo, previa deliberazione di giunta per grave violazione dei doveri d’ufficio.
  2. Dopo la cessazione del mandato, il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla riconferma o all’assunzione in servizio del nuovo segretario.
  3. Il segretario esercita funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
  4. Qualora non si sia proceduto alla nomina del direttore generale in base al successivo articolo 56, il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni del personale al quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali e ne coordina l’attività.
  5. Il segretario inoltre:

  1. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
  2. può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse del comune;
  3. può essere titolare di incarichi dirigenziali conferiti dal sindaco ed esprimere il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, nei limiti della propria competenza, in caso di mancanza di responsabili di uffici e servizi;
  4. esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal sindaco necessaria al buon andamento dell’ente.

  1. Il comune può avvalersi di un segretario comunale anche previa stipula di apposita convenzione con altri comuni finalizzata alla gestione associata dell’ufficio del segretario comunale ovvero alla gestione unitaria del servizio di segreteria comunale.

 

Art. 55

Vicesegretario comunale

  1. Il sindaco può nominare un vicesegretario individuandolo in uno dei dipendenti a cui sono state attribuite responsabilità dirigenziali e in possesso di laurea in materie giuridico-economiche.
  2. I requisiti, le modalità di nomina, le attribuzioni e le funzioni del vicesegretario sono stabiliti nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
  3. Il segretario determina, con ordine di servizio, le funzioni vicarie attribuite in via permanente al vicesegretario.
  4. Spetta al vicesegretario la sostituzione per vacanza del posto, assenza o impedimento del segretario.

 

 

CAPO III

Personale direttivo

Art. 56

Direttore generale

  1. Le funzioni ed attribuzioni del direttore generale sono regolate dalle disposizioni di legge in vigore.
  2. Il comune può avvalersi di un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, previa stipula di apposita convenzione con altri comuni in modo che le popolazioni assommate raggiungano il limite di cui all’art. 108 comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
  3. Il direttore generale provvede:

  1. ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dei comuni convenzionati, secondo le direttive impartite con le modalità indicate nella convenzione di cui al precedente comma;
  2. alla gestione coordinata o unitaria dei servizi dei comuni interessati.

 

Art 57

Responsabilità di uffici e servizi e conferimento di funzioni dirigenziali

  1. La responsabilità degli uffici e dei servizi si sostanzia sulla base di uno o più dei elementi:

  1. conferimento del potere di gestione di risorse effettuato in sede di Piano esecutivo di gestione (P.E.G.);
  2. responsabilità di procedimento, definite ai sensi del regolamento di attuazione della legge n. 241 del 1990;
  3. conferimento di incarichi dirigenziali.

  1. I contenuti di fondo degli incarichi dirigenziali sono:

  1. compiti che impegnano l’amministrazione dall’esterno;
  2. compiti previsti dalle leggi e quelli previsti dal presente statuto;
  3. compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli atti di indirizzo assunti dagli organi politici.

  1. Gli incarichi di responsabilità di uffici e servizi, compresi gli incarichi di posizione organizzativa, sono conferiti dal sindaco, salvo quanto previsto al successivo articolo 58, comma 4.
  2. Fino a quando il comune rimarrà privo di personale di qualifica dirigenziale, il sindaco, giusto il disposto dell’art. 109, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con provvedimento motivato, può attribuire le seguenti funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale:

  1. adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non compresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale (art. 107, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000);
  2. compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo (art. 107, comma 3 del decreto legislativo 267 del 2000).

  1. Gli incarichi di cui ai precedenti commi sono a tempo determinato, non possono eccedere la durata del mandato del sindaco. Alla scadenza del mandato o in caso di cessazione – per qualsiasi causa - dalla carica del sindaco, continuano ad esercitare le funzioni connesse all’incarico fino al conferimento di nuovo incarico da parte dell’organo competente e comunque non oltre sessanta giorni.

 

Art. 58

Gli incarichi di funzioni dirigenziali

  1. Il sindaco attribuisce e definisce gli incarichi di funzioni dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento.
  2. La durata dell’incarico è correlata all’attuazione dei programmi e al conseguimento degli obiettivi ivi previsti, nel rispetto dei termini di cui al successivo art. 59.
  3. Il rinnovo dell’incarico è subordinato alla valutazione dei risultati ottenuti dall’incaricato nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all’attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi da lui diretti.
  4. Al personale di qualifica dirigenziale, preposto dal sindaco alla direzione di settori e dei relativi servizi dipendenti, compete l’adozione degli atti inerenti il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e della responsabilità degli uffici e dei servizi.
  5. Le funzioni e le attribuzioni dirigenziali sono regolate dalle disposizioni di legge in vigore nonché dal regolamento degli uffici e dei servizi.
  6. Il sistema di valutazione del personale di cui al presente articolo è attuato sulla base delle disposizioni legislative e del contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.

 

Art.59

Le assunzioni con contratto a tempo determinato

  1. Il sindaco può provvedere alla copertura di posti con funzioni dirigenziali o di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, mediante contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato e il relativo contratto non potrà avere durata eccedente la scadenza del mandato del sindaco.
  2. Alla scadenza del mandato o in caso di cessazione – per qualsiasi causa - dalla carica del sindaco, il personale di cui al comma 1 continua ad esercitare le funzioni connesse all’incarico fino al conferimento di nuovo incarico da parte dell’organo competente e comunque non oltre sessanta giorni.
  3. Il regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina i limiti, i criteri e le modalità con cui tali contratti possono essere stipulati al di fuori della pianta organica.

 

Art. 60

Le responsabilità dirigenziali

  1. Il personale dirigente di cui agli artt.56, 57, 58 comma 4 e 59 è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi determinati dagli organi di governo del comune, della correttezza amministrativa e dell’efficienza di gestione.
  2. La revoca dei dirigenti di cui all’art. 59 assunti con contratto a tempo determinato, è disposta dal sindaco con atto motivato allorché il personale di cui al primo comma abbia disatteso gli atti di indirizzo impartiti dagli organi di governo o non abbia conseguito gli obiettivi predeterminati.

 

 

TITOLO VII

Servizi e interventi pubblici

Art. 61

Servizi pubblici comunali

  1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
  2. Nell’organizzazione di servizi pubblici deve essere assicurata la regolarità, la continuità, l’accessibilità e la qualità dell’erogazione in condizioni di uguaglianza e di equità. L’azione amministrativa si conforma alle previsioni del capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e alle carte dei servizi.

 

Art. 62

Forme di gestione dei servizi pubblici

  1. I servizi pubblici locali sono esercitati dal comune, anche in forma associata, scegliendo motivatamente tra le forme di gestione previste dall’art. 113 del decreto legislativo 267 del 2000, da attuarsi con le modalità previste dalle norme vigenti.
  2. Qualora i servizi pubblici siano affidati a terzi, il comune, anche in forma associata, svolge attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo. Svolge, inoltre, attività atta a garantire le condizioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 286 del 1999, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.
  3. Determina le tariffe, in base ai criteri stabiliti dalle nome vigenti, e prevede eventuali esenzioni o riduzioni.

 

Art. 63

Istituzioni

  1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
  2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
  3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.
  4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
  5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
  6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

 

Art. 64

Società per azioni o a responsabilità limitata

  1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
  2. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
  3. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
  4. I consiglieri comunali possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata nei cui statuti sia stata prevista tale rappresentanza.
  5. Il sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

 

 

TITOLO VIII

Controlli e responsabilità.

Art. 65

Pubblicità degli atti

  1. Tutte le deliberazioni del comune e le determinazioni adottate dai responsabili e dal direttore sono pubblicate mediante affissione nell’albo pretorio nella sede dell’ente per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
  2. In caso di sedi distaccate le determinazioni dei responsabili possono essere pubblicate all’albo istituito presso la sede servizio-settore.

 

Art. 66

Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo

  1. Contestualmente all’affissione all’albo pretorio le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri mediante deposito di copia presso l’ufficio segreteria o apposito ufficio assegnato ai gruppi consiliari.
  2. Il regolamento del consiglio comunale stabilisce le modalità operative.

 

Art. 67

Controlli interni

  1. L’amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l’analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell’ente.
  2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell’azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
  3. L’organizzazione del sistema di controlli interni dell’amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
  4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

 

Art. 68

Responsabilità verso il comune

  1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
  2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
  3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

 

Art. 69

Responsabilità verso terzi

  1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
  2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
  3. La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
  4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

 

Art. 70

Responsabilità dei contabili

  1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

 

 

TITOLO IX

Ordinamento finanziario e contabile

Art. 71

Principi

  1. Il comune riconosce l’autonomia finanziaria quale elemento fondamentale della propria autonomia politica.
  2. Assume come metodo della gestione delle risorse la programmazione finanziaria.
  3. Nell’ambito dell’autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il comune determina l’entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. Nell’attivare il concorso dei cittadini per la copertura dei costi dei servizi, ispira le proprie determinazioni a criteri di giustizia ed equità, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
  4. I procedimenti amministrativi per l’accertamento della fiscalità locale hanno riguardo, oltre alla specifica disposizione normativa, a quanto dettato dalla legge 27 luglio 2000, n. 212. E’ riservata al consiglio comunale l’approvazione di apposita "Carta dei servizi per i diritti dei contribuenti".
  5. Il comune documenta i fatti di gestione attraverso al contabilità finanziaria e quella economica; quest’ultima a decorrere dalle scadenze di legge.
  6. I principi contenuti nel presente articolo sono attuati in sede di adozione dei regolamenti previsti dalla legge e dallo statuto.

 

Art. 72

Controllo di gestione

  1. Nel rispetto dei principi dell’ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sull’efficacia dell’azione del comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
  2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazioni, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull’equilibrio finanziario della gestione bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l’analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
  3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità, i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l’andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all’efficienza ed economicità degli stessi.
  4. Il consiglio comunale conosce dell’andamento della gestione finanziaria ed economica del comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla giunta, ai revisori dei conti, al segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all’organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.

 

Art. 73

Revisori dei conti

  1. Il revisore dei conti è nominato con le modalità e per l’esercizio delle funzioni di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 267 del 2000.
  2. Per il revisore dei conti valgono le incompatibilità e le cause di decadenza dell’art. 2399 del codice civile e le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per l’elezione a consigliere comunale. Non possono inoltre esercitare la funzione di revisore i consiglieri comunali e gli amministratori in carica e nel mandato immediatamente precedente, coloro che abbiano un rapporto di prestazione d’opera anche non continuativo, con il comune, gli enti e le istituzioni controllate o sovvenzionate dal comune stesso o che in queste ricoprano cariche sociali.
  3. Il regolamento di contabilità disciplinerà l’organizzazione e le modalità di funzionamento, di decadenza e di revoca per inadempienza; individuerà le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Nel regolamento saranno previsti altresì i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del comune ed il revisore.
  4. Il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti del comune con le modalità ed i limiti definiti dal regolamento.
  5. I verbali del revisore dei conti sono pubblici.

 

Art. 74

Demanio e patrimonio

  1. Il comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

 

Art. 75

Attività contrattuale

  1. Il comune, per gli appalti dei lavori, per le forniture di beni e servizi, per gli acquisti e le vendite, per le permute, per le locazioni e gli affitti relativi alla propria attività istituzionale, applica le procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
  2. La stipulazione del contratto deve comunque essere preceduta da apposita determinazione indicante:

  1. il fine che il contratto intende conseguire;
  2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  3. le modalità di scelta del contraente, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, nonché le ragioni che ne sono alla base.

  1. Il comune applica le procedure previste dalla normativa comunitaria, recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico.

 

Art. 76

Regolamento di contabilità

  1. Il comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente titolo e dell’ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

 

 

TITOLO X

Disposizioni transitorie e finali

Art.77

Norma transitoria

  1. I regolamenti vigenti alla data dell’entrata in vigore dello statuto continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla modifica degli stessi e all’approvazione di nuovi.
  2. Fino all’approvazione del regolamento del consiglio comunale si applicano le norme statutarie vigenti.

 

Art. 78

Regolamenti

  1. I regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore dopo la loro pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a seguito della intervenuta esecutività della delibera di approvazione, salvo diversa previsione legislativa.

 

Art. 79

Contravvenzioni

  1. E’ istituita nel comune di Motteggiana la sanzione amministrativa per la violazione ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali e dirigenziali.
  2. Si demanda a specifico regolamento l’articolazione dei procedimenti sanzionatori.
  3. L’ammontare delle sanzioni è stabilito nei singoli regolamenti comunali.

 

Art.80

Norma finale

  1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari incompatibili con il presente statuto.
  2. Nel caso di esplicita abrogazione di norme statali richiamate nel presente statuto, il richiamo si intende alle corrispondenti disposizioni emanate.
  3. Lo statuto può essere modificato nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.